Gli specifici atti di competenza sono:
- organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare
- collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione
- elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente
- collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare
- studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati
- svolge attività didattico – educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione
- svolge la propria attività professionale in ambito pubblico o privato.
Il Dietista svolge tali funzioni in piena autonomia e responsabilità (secondo le normative vigenti: D.L. 42/99 e D.L. 251/2000).
Il Dietista è riconosciuto dalla legge in Italia e nel mondo come l’unico professionista sanitario specificamente formato e competente per tutte le attività inerenti la nutrizione e l’alimentazione, dalla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, in tutti i setting pubblici e privati in regime di dipendenza e di libera professione. Il suo percorso didattico e il suo curriculum formativo interamente dedicati all’ambito nutrizionale, caratterizzano e garantiscono le sue competenze, il suo approccio culturale e scientifico ai bisogni di salute delle persone e la sua missione nell’area clinica e socio-assistenziale.
Il Dietista assicura l’efficacia, la pertinenza e l’appropriatezza delle prestazioni dietetico-nutrizionali in tutto il processo assistenziale della nutrizione.